Il Credito d’imposta per le commissioni sui pagamenti elettronici

Il Credito d’imposta per le commissioni sui pagamenti elettronici

Il Credito d’imposta per le commissioni sui pagamenti elettronici 1024 680 Studio Pellegrini e Carniani

Caro lettore, con questo primo articolo della nostra rubrica “Impresa & fisco” desideriamo porre l’attenzione sul “credito d’imposta per le commissioni sui pagamenti elettronici” introdotto dal DL 124/2019 “Collegato alla Finanziaria 2020” e utilizzabile in compensazione tramite modello F24 a partire dal prossimo 16 settembre 2020.
Dal 1° luglio 2020 agli esercenti attività di impresa, arte e professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate sulle operazioni attive rese unicamente nei confronti di consumatori finali saldate tramite carte di credito, debito, prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Ulteriore condizione per avvalersi del credito risiede nel limite dei ricavi o compensi relativi all’anno di imposta precedente i quali non devono essere stati superiori a 400.000 euro.

Le banche ed in generale gli operatori che mettono a disposizione i sistemi che consentono il pagamento elettronico, sono tenuti a trasmettere mensilmente, in via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.
Gli stessi devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni per la verifica della spettanza del credito d’imposta in esame nei confronti dell’esercente ed, all’esercente, un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate nel mese di addebito riportante l’ammontare relativo a:

commissioni totali, ossia l’insieme delle commissioni, applicate dal soggetto che stipula con l’operatore un contratto di convenzionamento, pagate dall’esercente in relazione a operazioni di pagamento basate su carta / altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuate sia da un consumatore finale sia da un non consumatore;

commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;

costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

La trasmissione è effettuata:

telematicamente, mediante un formato che garantisce integrità / inalterabilità (ad esempio, PEC / pubblicazione nell’online banking dell’esercente);

– “entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento”.

Pertanto, la prima comunicazione, relativa al mese di luglio, è trasmessa entro il 20.8.2020.

Il beneficio in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
L’esercente, che ha usufruito del credito, deve conservare, per un periodo pari a 10 anni dall’anno in cui il credito d’imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento.

 Invitiamo i lettori beneficiari del credito d’imposta in oggetto a contattare prontamente la propria banca o altro istituto di pagamento gestore del mezzo di pagamento elettronico, al fine di reperire il documento riepilogativo INDISPENSABILE ai fini del riconoscimento e utilizzo del credito stesso.

Dott.ssa Francesca Pellegrini | Rag. Silvia Carniani

 

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